14 Marzo 2018

L’errata individuazione del luogo in cui effettuare la notificazione rende nullo l’atto e, quindi, sanabile

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13 marzo 2018, n. 6085
Il luogo in cui la notificazione dell'impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto stesso, come tale sanabile, con efficacia «ex tunc», o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (conf. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916). Nel caso di specie, l'atto di appello era stato notificato all'appellato presso il difensore nel domicilio eletto in primo grado, anziché in quello indicato dal medesimo difensore nella notifica della sentenza di prime cure.

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