Lesioni personali colpose – Intervento plastico non riuscito – Manca allegazione circa i protocolli seguiti – Sussiste
“Il decreto Balduzzi non scrimina il medico che non rispetta le regole di diligenza e i protocolli ufficiali omettendo l’allegazione che testimonia il rispetto delle linee guida conformi alle regole della migliore scienza. L’allegazione si rende necessaria ai fini della verifica della correttezza e scientificità delle stesse: solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico e, attraverso le indicazioni dalle stesse fornite, sarà possibile, per il giudicante, valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere motivi di colpa”.
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione chiarisce le condizioni di operatività dell’esenzione di responsabilità contemplata nell’art. 3 della legge n. 189 del 2012 (legge di conversione del c.d. decreto Balduzzi). In base alla richiamata norma “l’esercente di professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve”. _x000d_
Perchè il medico possa avvalersi di tale limitazione di responsabilità è necessario che alleghi in giudizio le linee guide alle quali dichiari di aver conformato la propria condotta professionale; in mancanza di allegazione, il giudice non può verificare la correttezza e scientificità delle stesse: “solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere profili di colpa”._x000d_
Del tutto privo di rilievo il c.d. consenso informato prestato dal paziente al fine di ritenere scriminato “il comportamento colposo del medico qualora lo stesso, come nel caso di specie, non abbia proceduto correttamente secondo le leges artis”.