27 Giugno 2018
L’impugnazione del capo della sentenza che liquida il danno aquiliano attiene anche al calcolo degli interessi compensativi
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 26 giugno 2018, n. 16815
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, e che, conseguentemente, nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi, che il giudice di merito, anche in grado dì appello o in sede di giudizio di rinvio, deve attribuire anche d'ufficio, senza per ciò solo incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 14 giugno 2016, n. 12140; Cass. 17 settembre 2015, n. 18243). Ne deriva che l'impugnazione della decisione di primo grado deve considerarsi estesa anche al computo degli interessi e consente, quindi, al giudice dell'appello (o del rinvio) di procedere alla loro liquidazione, anche in difetto di un puntuale rilievo sulla modalità di liquidazione prescelta dal giudice precedente, ogni qualvolta sia stato impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, rispetto alla quale la liquidazione degli interessi costituisce una mera tecnica liquidatoria (Cass. 18 luglio 2011, n. 15709; Cass. Sez. un., 5 aprile 2007, n. 8520).