Liquidazione del danno – Il danno biologico non ricomprende il danno morale
“ Il danno morale non può essere ritenuto, in via automatica, come una quota del danno biologico. Infatti il danno non patrimoniale derivante dalla lesioni dell’integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all’integrità fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l’ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 185 c.p., essendo riferibile ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Tali danni sono risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sotto voci distinte, con adeguata personalizzazione del danno biologico e morale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad un infortunio sul lavoro, avendosi duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi”
Il caso, sul quale si è pronunciata la Suprema Corte, riguarda un lavoratore che aveva subito un grave infortunio sul lavoro, mentre era intento ad eseguire alcuni lavori di allestimento di un ponteggio._x000d_
Presentato ricorso al Giudice del Lavoro, la domanda era stata rigettata in primo grado, ma accolta in sede di gravame._x000d_
La Corte d’Appello, riformando la sentenza impugnata, aveva riconosciuto al lavoratore infortunato il complessivo importo pari ad euro 97.000,00 a titolo di danno biologico, ed euro 48.500,00 (50% del danno biologico) a titolo di danno morale._x000d_
La sentenza veniva impugnata in sede di legittimità._x000d_
La sezione lavoro della Cassazione, nel confermare il ragionamento logico-giuridico e la motivazione offerta dal giudice di secondo grado, in merito alla riconosciuta esclusiva responsabilità nella causazione dell’infortunio in capo al datore di lavoro, ha avuto modo di ritornare sul delicato tema della quantificazione del danno non patrimoniale, in misura percentuale rispetto al danno biologico, offrendo, però, una visione limitativa del diritto all’integrale risarcimento del danno in capo al lavoratore infortunato._x000d_
Secondo la sezione lavoro, infatti, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità fisica del lavoratore, va identificato nella sommatoria del danno biologico e del danno morale, con la precisazione che in tema di liquidazione, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato, ovvero erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dal ricorrente (biologico, morale, esistenziale), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice, con la conseguenza che si ha duplicazione soltanto quando il pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene l’uso di termini diversi._x000d_
Esaminando il caso di specie, la Suprema Corte ha concluso accogliendo il motivo di doglianza del datore di lavoro, in base al quale il giudice di secondo grado sarebbe incorso in una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver liquidato il danno morale in via automatica, come quota del danno biologico._x000d_
La Corte d’Appello senz’altro avrebbe potuto liquidare il danno morale subito dal lavoratore, ma avrebbe dovuto specificatamente motivare in ordine agli ulteriori profili di danno, non coperti da quello già liquidato a titolo di danno biologico, e compiere un’autonoma valutazione degli stessi, quando, invece, nella motivazione della sentenza impugnata i danni liquidati a titolo di danno morale appaiono correlati alle medesime malattie considerate per il danno biologico e liquidati, nella loro entità, in una percentuale di quest’ultimo.