12 Gennaio 2026
Liquidazione onorari e diritti Avvocati – Rito sommario
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 354 (rel. D. Cavallari)
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 356 (rel. D. Cavallari)
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 363 (rel. D. Cavallari)
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 356 (rel. D. Cavallari)
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 363 (rel. D. Cavallari)
La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il detto cliente contesti la pretesa di controparte proponendo un'eccezione di avvenuto adempimento. (Cass. Civ. n. 354/2026)
Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati soggette al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 sono quelle in cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti, comunque, a giudici speciali. (Cass. Civ. n. 356/2026)
L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente, fino alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello. (Cass. Civ. n. 363/2026)