17 Ottobre 2019

Litisconsorzio processuale: nullo il procedimento di secondo grado se il contraddittorio non è integro

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 15 ottobre 2019, n. 25951 (rel. D'Arrigo)
Nel caso di litisconsorzio cosiddetto "processuale", qualora l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d'ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di cassazione è tenuta a rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 cod. proc. civ., le parti dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (Sez. 3, Sentenza n. 21070 del 19/10/2015)

L’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma avrebbe dovuto comportare la necessità, per il giudice d’appello, di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti delle parti pretermesse (Sez. 3, Sentenza n. 14829 del 20/07/2016; Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016). Dall’omissione di tale adempimento deriva la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. (Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018)

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