24 Febbraio 2014

Litispendenza – Va dichiarata anche se le cause pendono in gradi diversi di giudizio

“La litispendenza opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e, quindi, anche in tal caso, il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza.”

Le esigenze alle quali risponde l’istituto della litispendenza, la cui cogenza è manifestata dalla possibilità della relativa dichiarazione, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio successivamente iniziato, non consente di ipotizzare che per il giudice successivamente adito sia rilevante lo stato o il grado in cui si trovi la causa precedentemente iniziata, a differenza, invece, di quanto avviene nelle ipotesi di continenza._x000d_
Inoltre, l’identità delle domande proposte in due giudizi diversi impone al giudice successivamente adito la pronuncia, anche d’ufficio, della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo, e non consente la sospensione del giudizio successivamente instaurato in attesa della definizione del primo, ove questo sia pendente in appello o in sede di legittimità, ovvero ancora quando siano pendenti i termini per la proposizione della impugnazione. Ciò in considerazione del fatto che il rapporto tra le due cause, in quanto identiche, non può operare sul piano della pregiudizialità logico-giuridica._x000d_
Pertanto, qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell’impugnazione._x000d_
In nome della realizzazione del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza ed eccezione di giudicato non possono lasciarsi spazi vuoti, sicché la pendenza della lite, che si determina dall’attimo in cui la domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con mezzi ordinari (col che l’eccezione di giudicato subentra all’eccezione di litispendenza), oppure si verifichi l’estinzione della domanda.