23 Aprile 2018

L’opponibilità alla massa fallimentare del decreto ingiuntivo opposto dal debitore in seguito fallito

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 aprile 2018, n. 9933
Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito, diviene opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata - per decorso del relativo termine di impugnazione - prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che i detti provvedimenti abbiano dichiarato l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, sempre prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività ex art. 654 c.p.c.

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