Matrimonio – Promessa – Rottura – Risarcibilità danni patrimoniali – Limiti
“La rottura della promessa di matrimonio formale e solenne, cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali, non può considerarsi comportamento lecito allorché avvenga senza giustificato motivo. Da tale comportamento può derivare l’obbligo, a carico del recedente ingiustificato, di rimborsare l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio”.
Nel caso di specie, il ricorrente, che aveva esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze, era stato condannato per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio al risarcimento dei danni patrimoniali, relativi alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanzata in previsione delle nozze, nonché dei danni non patrimoniali._x000d_
Tuttavia, rileva la Suprema Corte che il recesso senza giustificato motivo, seppure non genera l’obbligazione civile di contrarre matrimonio, configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all’affidamento creato nel promissario, quindi comporta la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti._x000d_
In particolare, l’illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è fonte di responsabilità piena per danni bensì di una obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio (art. 81 c.c.)._x000d_
Siffatta previsione legislativa è il frutto del componimento di esigenze contrapposte: da un lato, non vuole lasciarsi irrisarcito il danno subito dal promissario incolpevole; dall’altro, volendo salvaguardare la piena e assoluta libertà di ognuno di contrarre o meno le nozze, è escluso che la rottura della promessa di matrimonio senza giustificato motivo costituisca illecito assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale ed alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell’accettazione di un legame non voluto._x000d_
In ragione di quanto sopra, viene annullata la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali e limitato il risarcimento del danno patrimoniale alle sole spese affrontate ed alle obbligazioni contratte dalla controparte in vista del matrimonio.