06 Agosto 2012

Mediazione obbligatoria – Tentativo – Mancata partecipazione – Sanzione pecuniaria a carico della parte che non partecipa senza giustificato motivo

“Ai sensi dell’art. 8, comma 5, d. lgs. n. 28/2010, nel testo modificato dall’art. 2, comma 35-sexies d.l. n. 138/2011, va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.”

Siffatta pronuncia interlocutoria deriva dall’applicazione rigorosa del nuovo testo legislativo in materia di mediazione obbligatoria, che impone al giudice di condannare la parte che non partecipa al procedimento senza fornire una adeguata giustificazione alla propria condotta al pagamento in favore dell’Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in corso._x000d_
Nel caso di specie, il decidente ritiene censurabile la condotta della parte convenuta che, per giustificare la sua mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione, afferma che il tentativo è da considerarsi inutile in quanto espletato dopo la proposizione del giudizio e, in ogni caso, perché risulterebbe impossibile qualsiasi rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti “in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le stesse”._x000d_
Ritiene il decidente che siffatte giustificazioni non possono in alcun modo ritenersi valide._x000d_
Infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevede espressamente la possibilità di espletare il tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia. _x000d_
Inoltre, la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per sé sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti o di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti._x000d_
Precisa, altresì, il giudice che l’irrogazione della sanzione pecuniaria, prescindendo del tutto dall’esito del giudizio e non essendo necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia, può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.