02 Febbraio 2018

Medici specializzandi e diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione della Direttiva 82/76/CEE: decorrenza del termine prescrizionale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2528
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, spettante ai soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha dato attuazione a tali direttive (Cass. 26/06/2013, n. 16104; Cass. 15/11/2016, n. 23199).