02 Agosto 2018

Medici specializzandi: non sussiste il diritto ad un adeguamento della retribuzione per i medici ante 2006/2007

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 agosto 2018, n. e 20380; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 agosto 2018, n. 20377
Gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 - che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi - devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione. La previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e con l'introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all'adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

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