24 Ottobre 2019

Micropermanenti: risarcibili solo se oggetto di accertamento clinico strumentale

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26249 (rel. Rossetti)
L'art. 32, comma 3 ter, d.l. 1/12 (così come l'ormai abrogato comma 3 quater della medesima norma) non presenta profili di illegittimità costituzionale; e quand'anche li presentasse, ne sarebbe comunque possibile una interpretazione coerente col dettato costituzionale, senza forzarne la lettera.
In particolare,
(a) l'art. 32 dl. cit. non è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce "norme in senso lato" (cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norne);
(b) tale norma va intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione: e dunque l'esame obiettivo (criterio visivo); l'esame clinico; gli esami strumentali;
(c) tali criteri sono fungibili ed alternativi tra loro, e non già cumulativi. .

La Suprema Corte ha stabilito più volte (Sez. 3 – Sentenza n. 18773 del 26/09/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1272 del 19/01/2018; Sez. 3, ordinanza n. 5820 del 28/02/2019) che l’art. 32, comma 3 ter e (finché sia stato applicabile) comma 3 quater, d.l. 1 /12, non è né una norma che pone limiti ai mezzi di prova (essa non impedisce, dunque, di dimostrare l’esistenza d’un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali); né una norma che pone limiti alla risarcibilità del danno (essa non impone, dunque, di lasciare senza ristoro i danni che non attingessero una soglia minima di gravità).
L’art. 32 d.l. cit. è semplicemente una norma che ribadisce un principio già insito nel sistema, e cioè che il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) presuppone che chi lo invochi ne dia una dimostrazione ragionevole; e che per contro non è nemmeno pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, supposti, possibili ma non probabili.