Modifica dell’art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei Sindaci
G.U. n.73 del 28-3-2025
In vigore dal 12 aprile 2025 il nuovo articolo 2407 codice civile in materia di responsabilità del collegio sindacale.
Previste limitazioni della responsabilità patrimoniale - ad eccezione delle ipotesi di dolo - ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce.
Introdotto il termine di prescrizione di cinque anni per l'azione di responsabilità dal deposito della relazione concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.
Non è chiaro se la nuova disposizione, operativa con riferimento ai bilanci d'esercizio relativi al 2024, potrà applicarsi anche alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 2407 c.c. nuovo testo
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis, secondo comma, c.c., i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:
– per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
– per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
– per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno.