Morte del gatto – Danno morale – Giudizio di equità – Risarcibilità – Sussistenza
“Il giudice di pace, nell’ambito del solo giudizio di equità, può ordinare il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che questo tipo di danno rappresenta una conseguenza automatica dell’illecito”.
Nella sentenza in epigrafe, la Terza Sezione della S.C., confermando quanto deciso dal giudice di pace, ha riconosciuto il danno morale al padrone di un gatto morto in una clinica veterinaria per una prestazione medica eseguita male._x000d_
In particolare, la Corte ha puntualizzato che “nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in rilievo l’equità c.d. formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall’art. 2059 c.c., sia pure nell’interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione”.