11 Giugno 2012

Morte di un congiunto – Lesione del rapporto parentale nonno-nipote – Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Convivenza

“Affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori del nucleo di parenti stretti (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sosteno economico”

Ritiene la Suprema Corte che solo in presenza di convivenza il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.)._x000d_
La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso – della quale non può escludersi la compiacenza – di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce così al dato legalmente rilevante della parentela stretta all’interno della famiglia nucleare e, parificato a quest’ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio per presunzione della particolare intensità degli affetti che la giurisprudenza ammette per i parenti stretti (vd. Cass. Civ., 13/05/2011, n. 10527)._x000d_
E’ noto, infatti, che il fatto illecito costituito da uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare._x000d_
Modificando il proprio precedente orientamento, i giudici supremi di legittimità ritengono altresì che l’individuazione di un dato esteriore certo, come la convivenza, consente di ancorare la certezza o quantomeno il rilevante grado di probabilità di provvidenze economiche durevoli e constanti nel tempo (erogate da genitori a favore di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti e da nonni a favore di nipoti) ad una concreta pratica di vita nella quale, tra le regole etico-sociali di solidarietà, rientra l’erogazione di provvidenze economiche all’interno della famiglia allargata._x000d_
Fuori dalla convivenza resta solo l’assoluta imprevedibilità delle erogazioni che, configurandosi come atti di liberalità, possono legittimamente cessare in ogni momento. Con la conseguenza che, in mancanza di convivenza o altro obbligo giuridico, non essendo ipotizzabile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in danno patrimoniale.