12 Marzo 2025

Mutatio libelli – Non c’è domanda nuova se non mutano petitum e causa petendi

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 3 marzo 2025, n. 5660 (rel. A. Moscarini)
Deve escludersi la novità della domanda quando restino immutati i fatti costitutivi e la causa petendi.

A fronte di una domanda, formulata in primo grado, nei confronti di tutti i convenuti in solido o ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, nulla ostava a che, in appello, lo stesso danneggiato rinunciasse alla domanda nei confronti di uno dei presunti responsabili concentrandosi solo sugli altri. Peraltro, secondo il ricorrente, la responsabilità ex art. 1585 co. 2 c.c. è un’azione che trova il suo fondamento nell’art. 2043 c.c., sicché l’attore si sarebbe mantenuto nel solco della responsabilità extracontrattuale già prospettata in primo grado, con la conseguente erroneità della ritenuta novità della domanda per diversità di petitum e causa petendi.

Nel caso in esame il petitum e la causa petendi non sono mutati in quanto, fin dall’introduzione del giudizio di primo grado, l’attore aveva chiesto la condanna di tutti i convenuti, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, specificando nel corso del giudizio che il locatore era tenuto a titolo di responsabilità contrattuale per violazione dell’art. 1575 c.c. e la proprietaria del lastrico solare ed il Condominio a titolo di responsabilità extracontrattuale.

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