09 Marzo 2018

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5624
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (Cass. n. 8929/2012, n. 3110/2015). Né incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. il Tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di, ognuna delle sue fasi, in base alle risultanze acquisite, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. n. 24972/2013).

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