20 Febbraio 2018

Nella coassicurazione la clausola di “delega” non incide sulla parziarietà dell’obbligo di indennizzo

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3958
Nella coassicurazione, la stipulazione della clausola di "guida" o di "delega" non vale a modificare la natura e gli effetti del contratto, con la creazione di un'obbligazione solidale, poiché detta clausola ha la funzione di conferire ad uno degli assicuratori l'incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina - nemmeno nel caso di "mala gestio" del coassicuratore delegato - la caratteristica essenziale della coassicurazione - ossia l'assunzione "pro quota" dell'obbligo di pagare l'indennità al verificarsi dell'evento previsto ( così, tra le altre, le pronunce 20934/2016, 1754/2005, 9469/2004, 9194/2003). Se allora la delega implica mandato solo per la gestione del rapporto e non anche per il pagamento, continuando a gravare l'obbligazione di pagamento pro quota su ciascuno dei coassicuratori, non può trovare applicazione la surrogazione di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ.