15 Marzo 2018

Nella notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione è necessario produrre l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso

Cass. Civ., sez. V, ordinanza 14 marzo 2018, n. 6287
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio ( Corte cost., sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63). Ne consegue, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite, che, in caso di mancata allegazione al ricorso e di successiva mancata produzione e deposito dell'avviso di ricevimento (secondo la sentenza in esame, ciò è consentito fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.), nonché in assenza, come nella specie, di attività difensiva da parte degli intimati, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell art. 291 cod. proc. civ. (cfr. anche Cass. Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7809; Cass. Sez. V, 24 giugno 2011, n. 13923). Nella medesima prospettiva, va, in ogni caso, rilevato che il difensore dell'Agenzia ricorrente non ha richiesto di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi d non aver ricevuto, offrendo a tal fine - come richiede la citata pronuncia delle Sezioni Unite - la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso. Ne segue l'inammissibilità del ricorso.

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