02 Febbraio 2018

Nella pronuncia di rigetto dell’appello non rilevano eventuali statuizioni in merito all’inammissibilità dello stesso

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2530
Ove la Corte di merito non abbia statuito l'inammissibilità dell'appello proposto, rigettando, invece, lo stesso nel merito, pur evidenziandone, ad colorandum, un profilo di inammissibilità espressamente trascurato, con un passaggio argomentativo non costituente autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata e privo di ogni influenza sul dispositivo della stessa, la Corte territoriale non si è "spogliata" della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia e, pertanto, la pronuncia non può essere qualificata come di "inammissibilità".