27 Dicembre 2018

Nell’ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina la conclusione di un contratto di deposito

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33202 (Rel. Dell'Utri)
Nell'ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina il perfezionarsi di un ordinario contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti, con la conseguenza che, oltre all'obbligazione tipica del vettore, sorge anche l'obbligo di custodia, tanto delle chiavi che dei valori immessi nella cassaforte e, in caso di furto della cosa depositata, il depositarlo non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass., Sez. III, sentenza n. 26353 del 25/11/2013).

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