22 Maggio 2019

Non opera la sospensione in caso di azione risarcitoria promossa dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale in cui il danneggiante sia imputato

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 21 maggio 2019, n. 13661 (Rel. Perrino);
Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 21 maggio 2019, n. 13662 (Rel. Perrino)
In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 -bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato".