31 Gennaio 2018
Nota spese e liquidazione degli onorari in favore dell’avvocato
Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 2306
In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della I. n. 794 del 1942, art. 24 (Conf. Cass. 29 gennaio 2014, n. 1972; Cass. 29 maggio 2013, n. 13433; Cass. 8 agosto 2013, n. 18906; Cass. 30 marzo 2011, n. 7293; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass. 24 febbraio 2009, n. 4404).