12 Dicembre 2016

Notifica a mezzo PEC – Principio di raggiungimento dello scopo – Nullità – Esclusa

Il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.

In virtù del suddetto principio, la Suprema Corte dichiara l’inammissibilità della eccezione di nullità con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale della notifica a mezzo PEC (segnatamente, notifica all’indirizzo indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, nonché invio di un file con estensione .doc in luogo di un .pdf), senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte. In particolare, il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo PEC espressamente a tal fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità (senza indicazione, nella relata, del pubblico registro dal quale l’indirizzo sia stato estratto), determina comunque il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nel caso di specie, inoltre, i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016 (pres. Amoroso – rel. Cirill