Notifica atti alla società – Validità – Equiparazione della sede legale alla filiale della società
“Deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell’art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all’art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest’ultima”
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio in quanto non effettuata presso la sede della società bensì presso una filiale, ha enunciato il principio indicato in massima rigettando il ricorso presentato dalla società “caia”._x000d_
Nella specie, la Corte d’Appello ha considerato equivalente la filiale della società alla “sede effettiva”, sulla base di elementi (in tale luogo era stato concluso il contratto con la controparte e si erano svolte le conseguenti vicende di attuazione del rapporto) che sono stati ritenuti indicativi di tale coincidenza._x000d_
Proprio relativamente a quest’ultimo aspetto, è stato specificato , inoltre, che ai fini della equiparazione nei confronti dei terzi, sempre ai sensi dell’art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per “sede effettiva della società” il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente, dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo effettivamente e concretamente deputato allo svolgimento dei rapporti interni ed esterni propedeutici alla realizzazione degli affari della società.