27 Luglio 2026

Notifica PEC sentenza – Requisiti per la validità ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 17 giugno2026, n. 20275 (rel. S. Vitrò)
La pec che non contiene né la dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", né la relazione di notificazione da effettuarsi con documento informatico con firma digitale, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, ed è stata inviata per sollecitare il pagamento delle spese processuali liquidate dal Tribunale (e non contiene alcuna notifica di sentenza) non è idonea a far decorrere il termine breve decadenziale per la proposizione dell'appello.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “la notificazione di un atto in via telematica, anche nel caso in cui sia affetta da vizi formali, quali la mancanza della firma digitale sull’atto depositato in forma cartacea, deve considerarsi sanata qualora lo scopo della notifica venga comunque raggiunto” (Cass. civ., sez. II, 1/07/2024, n. 18020); “l’irritualità della notificazione di un atto…a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. civ., sez. un., 18/04/2016, n. 7665); “la notificazione a mezzo pec sarebbe nulla perché – in violazione della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 4, – nell’oggetto non era riportata la dicitura “notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994″. la censura è infondata. Infatti, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. civ., sez. III, 12/05/2020, n. 8815).

Tuttavia, nel caso di specie, la comunicazione via pec del 27/03/2017, oltre a non possedere la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, non possiede i requisiti fondamentali per poter essere compresa e interpretata quale notificazione di una sentenza, perché consiste in un invito a mettersi in contatto con il procuratore scrivente per il pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale, al quale invito è stata allegata una copia semplice e priva di conformità della sentenza di primo grado, senza l’allegazione della relazione di notificazione da effettuarsi con documento informatico con firma digitale.

Si ritiene, quindi, che la notifica non avesse raggiunto il suo scopo, perché la comunicazione non ha un contenuto univoco, non contiene quel minimo di requisiti che consenta di identificarla senza dubbi quale notifica della sentenza, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, e non quale mera richiesta di pagamento delle spese processuali (con allegata copia semplice della sentenza allo scopo di indicare la somma dovuta).

In tal senso la più recente giurisprudenza della Suprema Corte:  “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l’appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)” (Cass. civ., sez. II, 1/08/2023, n. 23396).

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