07 Febbraio 2018
Notificazione della sentenza alla parte che è anche procuratore e decorrenza del termine breve per impugnare
Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2849
Sebbene sia esatto che in appello nessuna delle parti appellate si sia costituita, il che avrebbe imposto alla ricorrente di notificare il ricorso per cassazione alle parti personalmente, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma c.p.c. (salvo diversa dichiarazione o elezione di domicilio all'atto della notifica della sentenza impugnata: v. Cass. nn. 4398/98 e 6810/02 e 2431/02), va osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adìto, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell'art. 479 c.p.c. (Cass. nn. 13536/11 e 15176/00; conforme su fattispecie analoga, n. 3541/72). Principio, quest'ultimo, agevolmente estensibile alla notifica (non della sentenza, ma) del ricorso per cassazione. La valida notificazione del ricorso ad almeno una delle parti impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre (cfr. Cass. 5. U. n. 14124/10), riservando all'esito la decisione sul ricorso.