25 Gennaio 2018
Notificazione dell’avviso di liquidazione in caso di difformità tra residenza anagrafica e indirizzo comunicato nella dichiarazione dei redditi
Cass. Civ., Sez. V, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1742
Nel caso di originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, la notificazione che si sia perfezionata presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando, come nella specie, il perfezionamento della notifica avvenga tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell'atto in casa comunale) deve considerarsi valida, nonostante che tale indicazione sia difforme (non importa se per da errore o per malizia) rispetto alle risultanze anagrafiche.