14 Maggio 2018
Notificazione a mezzo di posta elettronica certificata: è nulla ove effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde
Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 11 maggio 2018, n. 11574
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis cod. proc. civ. e dell'art. 16-ter del dl. 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dall'art. 1, comma 18, n. 2 della legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 228, l'indirizzo del destinatario al quale dev'essere trasmessa la copia informatica dell'atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179 cit. (cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma secondo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), dall'art. 16, comma sesto, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (imprese costituite in forma societaria), e dall'art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (imprese e professionisti), quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde); pertanto, la mera disponibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all'inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev'essere consegnata la copia dell'atto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notifica.