Domanda di adempimento e ius variandi
"La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale" (Cass. Sez. un., n. 8510/2014). Come è noto la particolarità della disciplina in esame, prevista dall'art. 1453 c.c. è quella di permettere la modifica della domanda in corso di causa alla parte che, pur avendo introdotto il giudizio per chiedere l'adempimento, riveda la propria scelta e successivamente formuli la domanda di risoluzione del contratto onde vedere cancellato o rimosso l'assetto di interessi di cui all'originario contratto stipulato. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, chiamate ad interpretare in modo coordinato i due commi dell'art. 1453 c.c., hanno ritenuto che lo ius variandi possa essere esercitato in modo completo affiancando alla domanda di risoluzione non solo quella di restituzione ma anche quella di risarcimento del danno.