L’accoglimento dell’impugnazione rende ripetibili le prestazioni eseguite in forza della sentenza di primo grado, ma occorre specifica domanda di restituzione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8839

L'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio; tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia. Il Tribunale, a fronte della domanda -espressamente formulata dalla parte nell'atto di gravame- di restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado, ha omesso di pronunciarsi al riguardo, ed è quindi incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; ed invero, come già chiarito da questa S.C., incorre in detta violazione il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 cod. proc. civ., come condanna implicita (conf. Cass. 8639/2016; 2662/2013; 6457/2015).

Pronuncia in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. anche ove sia necessario l’annullamento con rinvio al primo giudice

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8837

Anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. pure ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 cod. proc. civ.

Notifica telematica nel ricorso per Cassazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8833

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della I. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte. Nel caso di specie, l'attestazione di conformità a firma del difensore del ricorrente si riferiva alla sola copia della sentenza, ma non anche alle copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al destinatario della notifica: sicché difettava il requisito del deposito di tale ultima attestazione, oltretutto entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 cod. proc. civ.

Condanna in solido al pagamento delle spese processuali

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8832

In materia dì spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

Il termine di 31 giorni di sospensione feriale si applica dall’anno 2015

Cass. Civ., ordinanza 9 aprile 2018, n. 8623

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - nella fattispecie, per il computo del termine d'impugnazione c.d. lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., nella sua originaria formulazione applicabile, ratione ternponis, al presente giudizio, introdotto in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009 — «la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132/2014, come convertito, con modificazioni, dalla 1. n.162/2014, che, sostituendo l'art. 1 della 1. n. 742/1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 a 31 giorni, trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.

Decorrenza del termine per la riassunzione

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 9 aprile 2018, n. 8640

In caso di interruzione del processo determinata ipso iure dall'apertura del fallimento, al fine del decorso del termine per la riassunzione, è necessaria la conoscenza "legale" dell'evento interruttivo, acquisita cioè non in via di fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata. In particolare, è la comunicazione dell'evento interruttivo da parte del difensore della società fallita (ad es. mediante posta elettronica certificata) a far decorrere il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c.

Insinuazione al passivo: ammessi crediti tributari documentati da cartelle non notificate

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 9 aprile 2018, n. 8638

L'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione -come stabilito dall'art. 87, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46- sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.

E’ priva di legittimazione passiva la ASL che subentra alla USL

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 6 aprile 2018, n. 8482

Le Aziende Sanitarie Locali non sono affatto succedute ex lege alle soppresse USL. La legittimazione sostanziale e processuale in relazione ai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a queste ultime è stata devoluta alle Gestioni stralcio, dotate, all'uopo, di autonomia funzionale, amministrativa e contabile, oltre che di speciale soggettività giuridica e di autonoma capacità processuale. Deve dunque escludersi ogni ipotesi di successione delle Aziende unità sanitarie locali alle preesistenti UU.SS.LL., con la conseguenza che la legittimazione processuale appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria.

L’estinzione della società non determina il venir meno dell’interesse alla decisione in un giudizio risarcitorio

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 6 aprile 2018, n. 8582

L'estinzione di una società determinata dall'avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell'interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore: ciò sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ave all'estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, e quelli destinati all'estinzione; sia, soprattutto, perché l'instaurazione e la prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società avesse rinunciato alla pretesa ivi azionata.

In mancanza di procura le spese del giudizio sono a carico dell’avvocato privo di potere rappresentativo

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 aprile 2018, n. 8570

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.