05 Febbraio 2018

Nullità da violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. e relativa impugnazione della sentenza

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2626
Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado.