14 Marzo 2018
Opposizione agli atti esecutivi: non opera la sospensione feriale dei termini. Tardività del ricorso in Cassazione
Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 marzo 2018, n. 6028
In materia di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt, 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le « opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva. L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia (e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione.