10 Marzo 2026

Opposizione a decreto ingiuntivo – Domanda nuova del convenuto opposto

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4186 (rel. A. Penta)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa anche per incompatibilità a quella originariamente proposta; ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. nel giudizio ordinario.

Nel caso di specie, i giudici di merito revocavano il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto ai committenti il pagamento, in favore della società appaltatrice, della somma dovuta quale residuo del corrispettivo relativo al contratto di appalto concluso tra le parti per la costruzione di una casa di abitazione; condannavano poi gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società, dell’importo dovuto quale credito residuo (al netto dei costi per eliminare i vizi accertati in corso di causa) e rigettavano le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti, di ripetizione di indebito (per asseriti pagamenti in eccesso eseguiti) e di pagamento di somme a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell’opera.

In Cassazione i ricorrenti lamentano che la corte territoriale non aveva considerato che la società appaltatrice aveva agito per ottenere (solo) il riconoscimento della somma indicata nel decreto ingiuntivo; quindi, era da quella somma che il giudice di prime cure avrebbe dovuto detrarre il costo per l’eliminazione dei vizi accertati in corso di causa, anziché riconoscere all’appaltatrice un credito residuo per ulteriori lavorazioni.

Tuttavia, poiché l’appaltatrice intendeva conseguire la condanna dei committenti al pagamento del corrispettivo a essa dovuto per tutte le lavorazioni eseguite (al netto degli acconti medio tempore percepiti), correttamente il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, hanno valorizzato la circostanza che la società avesse chiesto, nel giudizio di opposizione, l’accertamento mediante c.t.u. delle opere complessivamente eseguite e del relativo valore; infatti, era su quell’importo che doveva essere calcolata l’incidenza dei vizi lamentati dai committenti e perciò calcolato il corrispettivo residuo spettante e richiesto dall’appaltatrice per tutti i lavori eseguiti.

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