31 Agosto 2026
Opposizione a decreto ingiuntivo – Fideiussione – Nullità per illiceità delle clausole – Inammissibile sindacato nel merito
Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 26 giugno 2026, n. 21638 (rel. G. Positano)
La giurisprudenza europea ritiene che le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole, ove sussista la qualità di consumatore del debitore ingiunto.
Tuttavia, a prescindere dalla qualità di consumatore dell'opponente, il potere del giudice di merito di verificare la vessatorietà delle clausole abusive, anche in caso di giudicato, va conciliato con l’obbligo del consumatore di allegazione e di prova nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle norme del codice di rito, altrimenti verrebbero compromessi altri principi che pure informano l’ordinamento e che sono riconosciuti a livello comunitario, quale quello del contraddittorio e della certezza del diritto.
Nel caso di specie, la censura sulla illeceità della clausola anticoncorrenziale del contratto di fideiussione non è sindacabile in cassazione, poiché il giudizio in oggetto prende le mosse da una tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo nella quale ogni questione di eventuale abusività di clausole negoziali poste a tutela di eventuali consumatori avrebbe potuto e dovuto essere sollevata dagli opponenti.