03 Maggio 2012

Pacchetto turistico – Configurabilità in presenza di servizi turistici – Disciplina ex D. Lgs. 111/1995

“Nell’ipotesi di acquisto da un’agenzia del pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto da un catalogo, villaggio presso il quale previo acquisto di una tessera club, sono fruibili servizi turistici (quali spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis, etc.), sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge (art. 2 D. Lgs. 111/1995) per la configurabilità dell’acquisto di un “pacchetto turistico”. Né ai fini dell’applicabilità della suddetta disciplina, ha alcun rilievo il mancato rispetto dell’art. 19 dello stesso decreto legislativo, trattandosi di previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso”

La fattispecie sottesa alla sentenza in esame riguarda la richiesta risarcitoria avanzata dai genitori di due minori che avevano acquistato, ad un prezzo forfettario, presso una agenzia di viaggi, un periodo di soggiorno di 14 giorni, lamentando di non aver potuto usufruire di una serie di “servizi” (fruizione della spiaggia, piscina, animazione, campi da tennis, etc.), accessibili mediante tessera club._x000d_
Il Tribunale di Milano e la Corte d’Appello di Milano hanno rigettato la domanda risarcitoria e l’impugnativa; in particolare il giudice di secondo grado ha specificato che non si può individuare un inadempimento contrattuale, ma si tratta di mera insoddisfazione commerciale, atteso che dall’istruttoria era emerso che i “servizi” erano stati messi a disposizione, pur non essendo equivalenti a quelli mostrati dal catalogo viaggi._x000d_
E’ stato altresì evidenziato dal giudice di primo grado che i danneggiati avrebbero dovuto inviare la lettera di reclamo, così come sancito dall’art. 19 del D. Lgs. 111/1995, per poter pretendere il risarcimento del danno._x000d_
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, specificando che l’art. 2 del D. Lgs. n. 111/1995, inerente i “pacchetti turistici”, deve applicarsi anche in presenza di servizi acquistati con tessera club, i quali non devono essere valutati come accessori, bensì elementi determinanti il consenso del consumatore nella decisione di sottoscrizione del contratto turistico, in quanto realizzanti la c.d. “causa concreta” e la “finalità turistica”._x000d_
Gli Ermellini hanno cura di specificare che ai fini della individuazione dell’ambito di applicabilità della disciplina in tema di pacchetti turistici, costituiscono strumento ermeneutico essenziale tanto la ratio di tutela del consumatore, quanto la causa concreta del contratto (la “finalità turistica”), senza dimenticare le altre disposizioni del d. Lgs. n. 111 del 1995. _x000d_
La finalità turistica (il c.d. godimento della vacanza) impedisce di considerare accessori all’alloggio e al servizio alberghiero compresivo di pasti gli altri servizi, strettamente funzionali alla stessa, aggiuntivi rispetto all’ospitalità e rispetto ai tradizionali accessori._x000d_
Conclude la Suprema Corte richiamando la ratio di tutela del consumatore perseguita dal D. Lgs. 111/1995, valutato al di là dell’art. 2, per precisare che ai fini della individuazione della “prefissata combinazione” prevista dalla normativa e della vendita a un prezzo forfettario dell’alloggio e degli altri servizi, non rileva che la fruizione di tali servizi sia subordinata all’acquisto presso il villaggio di una tessera club, né il prezzo della stessa, quando, come nella specie, tali servizi siano contenuti nel depliant e l’acquisto della tessera sia obbligatorio. _x000d_
In merito alla funzione della previsione dell’art. 19, i giudici di legittimità colgono l’occasione per evidenziare che la norma ha recepito una direttiva comunitaria, prevista in favore del consumatore e ben lontana dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso. _x000d_
Il reclamo con raccomandata è facoltativo, non obbligatorio, volto alla mera denuncia degli inadempimenti contrattuali, al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiuiziale, senza che dal suo mancato esperimento possano derivare conseguenze insormontabili per il consumatore.