16 Febbraio 2018
Parcellizzazione della pretesa creditoria
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3738
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma solo a determinate condizioni. E, quindi, solo ove le suddette pretese creditorie (pur facendo capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti ed essendo, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo) non possano essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.