Parere del Consiglio di Stato n. 4209 in ordine alla tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica
Con il Parere n. 4209 del 17.11 u.s., il Consiglio di Stato si è espresso in ordine al Decreto del Ministro della sanità, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 03.07.2011 (G.U. 11.11.2011), avente ad oggetto la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell’art. 138 D. Lgs. n. 209/2005.
Si tratta dello schema di regolamento mediante il quale il Governo intende porre rimedio alle distorsioni nell’ambito del risarcimento del danno non patrimoniale ( di non lieve entità) derivante da incidente stradale, attesa la prassi dei tribunali italiani che fanno riferimento a tabelle parametriche elaborate dai singoli uffici giudiziari._x000d_
Esaminando il parere, il Consiglio di Stato evidenzia, in prima battuta, che il testo dello schema della tabella pur facendo riferimento alle sole lesioni di non lieve entità, in realtà, include una contemplazione relativa anche alle lesioni di lieve entità, ricomprese tra 1 e 9 punti di invalidità, così denotandosi la volontà del Governo di esercitare la potestà regolamentare di cui all’art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005._x000d_
Quanto ai coefficienti parametrici indicati nella tabella, viene osservato che la progressione indicata nella tabella non rispetta il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità, così come previsto per le c.d. micropermanenti dall’art. 139, comma sesto, del D. Lgs. n. 206/2005._x000d_
La conseguenza di questo distanziamento potrebbe comportare la disapplicazione della tabella unica da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria._x000d_
In ultima analisi, con indicazione di notevole rilievo, il Consiglio di Stato suggerisce all’Amministrazione pubblica di valutare l’opportunità di promuovere una modifica legislativa del provvedimento contenente la tabella unica che consenta di ampliarne lo spettro applicativo._x000d_
In ogni caso, qualora la tabella dovesse essere approvata con la formulazione attuale, andrebbe specificato adeguatamente che il suo ambito applicativo è limitato ai soli casi in cui l’evento lesivo scaturisca da sinistro stradale._x000d_
In ultima analisi, viene suggerito l’inserimento di una disciplina transitoria tale da permettere l’applicazione del decreto ministeriale a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche qualora l’evento lesivo si sia verificato prima dell’entrata in vigore del regolamento, al fine di evitare un’applicazione nazionale disomogenea._x000d_
In conclusione, l’iniziativa regolamentare governativa ha riscontrato il favore di Palazzo Spada; ciò nonostante il futuro della “tabella unica” è più che mai incerto, atteso l’insediamento del nuovo esecutivo.