PCT Errata indicazione del numero di ruolo Deposito telematico di atto in corso di causa Rimessione in termini esclusa Decadenza
In materia di deposito telematico di un atto, l’indicazione di un numero di ruolo errato è uno di quei casi di anomalia bloccante, ERROR, in cui non è possibile l’accettazione del deposito da parte della cancelleria, in quanto quest’ultima non conosce il fascicolo corretto in cui inserire l’atto; in tale ipotesi la cancelleria non è tenuta a forzare l’accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito ed a comunicare l’esito negativo. Ai fini della decadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, l’errata indicazione di un numero di ruolo errato da parte del depositante non rientra tra le cause non imputabili alla parte ex art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l’impiego dell’ordinaria diligenza, il quale non costituisce certamente causa estranea alla sua volontà. Ne deriva che l’eventuale istanza di rimessione in termini deve essere rigettata.
Nel caso di specie, veniva rigettata l’istanza di rimessione in termini della ricorrente, la quale, dopo aver effettuato il deposito telematico della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. il giorno della scadenza del termine, indicando un numero di ruolo errato, aveva provveduto ad nuovo deposito con l’indicazione del numero di R.G. corretto solo il giorno successivo alla suddetta scadenza. La ricorrente era incorsa in decadenza per causa a sè imputabile, in quanto la cancelleria aveva comunicato l’esito negativo del primo deposito il giorno stesso, allorquando era ancora pendente il termine per l’adempimento di cui all’art. 183 c.p.c., sicchè la ricorrente avrebbe potuto provvedere al tempestivo deposito dell’atto. A nulla rileva, nel caso di specie, la circostanza che la ricorrente avesse letto il messaggio di esito negativo della cancelleria il giorno successivo rispetto al deposito, essendo onere della parte depositante verificare l’esito dei depositi effettuati e mantenere il controllo delle comunicazioni con la cancelleria.
Tribunale di Torino, sez. VII, ordinanza del 22 marzo 2016 (est. Carbonaro)