18 Marzo 2021

Pedone – Concorso

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 9 marzo 2021, n. 6514 (rel. C. Valle)
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente l'art. 2054, comma 1, cod. civ. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione, suscettibile di prova contraria, di colpa.
Nel caso di specie la Suprema Corte conferma la decisione del giudice di secondo grado, che ha compiutamente effettuato il giudizio di comparazione della colpa, pervenendo alla conclusione, esaustivamente e logicamente motivata sulla base delle risultanze di causa, che il pedone investito diede parzialmente causa all'investimento, in quanto: «...in violazione della regole di comportamento secondo il codice della strada, senza accertarsi di poter completare il percorso in condizioni di sicurezza, attraversava inopinatamente fuori dalle strisce, non controllando all'istante la luce semaforica e concorrendo, con la sua condotta alla produzione del sinistro, con l'effetto di attenuare la responsabilità del primo».

Allegati