03 Aprile 2023

Perdita del rapporto parentale – D. iure proprio – Nascituro – Presunzioni

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 febbraio 2023, n. 4571 (rel. M. Gorgoni)
Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente. Si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata viene cassata per aver rigettato la domanda di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale a favore dei figli di giovanissima età all’epoca dell’incidente occorso al loro padre, per le ripercussioni negative derivanti dalla macrolesione ortopedica riportata dal genitore rispetto a quella degli altri congiunti.

La sentenza impugnata, in particolare, ha inequivocabilmente preteso l’allegazione di concrete voci di danno per i figli, solo in ragione del fatto che la prima avesse quattro anni al momento dell’incidente e che il secondo fosse nel grembo materno, e non ha ammesso la superabilità sul piano presuntivo di detta mancata allegazione.

L’errore è ancora più manifesto se si considera che la sentenza gravata ha ritenuto sussistente in via presuntiva una interiore sofferenza morale soggettiva meritevole di risarcimento in riferimento al fratello non convivente.