24 Giugno 2026

Perdita del rapporto parentale – Liquidazione equitativa ai nipoti per la morte del nonno – Sopravvivenza di altri congiunti

Tribunale di Agrigento, sezione civile, sentenza 6 giugno 2026, n. 873 (g. F. Verro)
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai nipoti per la morte del nonno, deve considerarsi che né le Tabelle di Milano del 2024, né quelle di Roma del 2025, relative alla liquidazione del danno parentale, contemplano il rapporto tra nipoti e nonno deceduto, prevedendo l’ipotesi inversa di danno del nonno per la morte di un nipote. Ciò in quanto, mentre il nonno normalmente non contempla, secondo l’id quod plerumque accidit, la perdita prematura del nipote, il nipote è invece fisiologicamente posto nella condizione di dover affrontare, nel corso della vita, la perdita dell’ascendente, con una aspettativa di sopravvivenza strutturalmente maggiore.
Tale differenza incide in modo significativo sulla intensità del pregiudizio risarcibile secondo il parametro standardizzato, giustificando, in applicazione del criterio equitativo sotteso alle Tabelle milanesi, una riduzione del valore del punto, che il Tribunale ritiene congruamente determinata nella misura della metà.

Nel caso di specie, il Decidente, per il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale subiti dai nipoti per la morte del nonno, ritiene di dovere procedere ad una liquidazione equitativa, in base alle circostanze concrete, tenendo comunque conto dei medesimi parametri previsti dalle tabelle (a. l’età della vittima primaria, b. età della vittima secondaria, c. convivenza, d. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius e. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), utilizzando il 50% del punto previsto per la perdita del nipote (“valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 1.698,00, pari a € 849,00).

Ritiene poi di attribuire ulteriori 15 punti, in considerazione della qualità ed intensità della relazione affettiva. Invero, le parti hanno allegato in modo generico (nel senso di “generale” tra i vari attori) l’esistenza di un rapporto di frequentazione con il de cuius, senza tuttavia fornire specificazioni riferibili ai singoli soggetti né indicazioni concrete sulle modalità o intensità del legame (né le ulteriori prove testimoniali richieste e non ammesse avrebbero sopperito in tal senso). In difetto di allegazioni individualizzanti, appare equo fare riferimento ad un valore medio della componente relazionale (15 punti sui 30 attribuiti per tale profilo dalle tabelle milanesi).

Non vengono infine attribuiti punti per la “sopravvivenza di altri congiunti”, considerato che dal complesso delle allegazioni emerge come i nipoti si inseriscano in un nucleo familiare ampio, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di figure parentali di riferimento (gli stessi cugini tra loro, nonché genitori, zii, fratelli), circostanza che, secondo la regola della preponderanza dell’evidenza, comporta la permanenza di una rete affettiva idonea a mitigare le ricadute pregiudizievoli della perdita.

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