09 Febbraio 2018
Perfezionamento della notificazione e sua prova
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3124
Il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione, è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso (conf. Cass. 25 febbraio 2015, n. 3755).