Pneumatico – Caso fortuito – Intervento tempestivo – No Insidia
Per affermare la responsabilità del soggetto pubblico, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni pubblici occorre avere riguardo non tanto e non solo all’estensione di tali beni, ma anche alle possibilità effettive di controllo ed alla causa concreta del danno.
In ipotesi di sinistro causato dalla presenza di uno pneumatico sulla carreggiata, occorre verificare se l'Amministrazione fosse in grado di apprestare tempestivamente la necessaria attività preventiva (mediante apposite segnalazioni o la chiusura della via) e manutentiva, in modo da evitare la verificazione del sinistro; nella predetta valutazione occorre tenere presente che non è possibile “pretendere dal gestore un continuo controllo del bene onde impedire l’evento” (Cass. 7037/2012), non potendosi spingere l’obbligo di custodia fino al punto da imporre la vigilanza in tempo reale sulle eventuali modificazioni apportate da terzi.
La presenza di un ingombro sulla carreggiata costituisce una violazione degli obblighi di custodia qualora, per il lasso di tempo trascorso dal momento in cui si è realizzata la modificazione o per altre circostanze (come una tempestiva segnalazione dell’utenza, o la presenza sul posto di personale addetto), si ritenga possibile ed esigibile il concreto esercizio dell’attività di custodia, manutenzione e vigilanza.
La sentenza impugnata si è limitata ad inferire la responsabilità dell’Amministrazione dalla mera constatazione della presenza dello pneumatico sulla carreggiata, senza svolgere alcuna valutazione sugli oneri connessi al rapporto di custodia.
“Compiendo tale doverosa valutazione, le risultanze in atti consentono invece di ritenere che il fatto del terzo (ignoto) che ha abbandonato lo pneumatico sulla carreggiata, dotato di indubbia rilevanza causale, sia stato tale da integrare gli estremi del caso fortuito, con ciò facendo venir meno il nesso di causalità fra la cosa in custodia ed il danno. Invero, dalla stessa prospettazione attorea è emersa la tempestività dell’intervento (ore 9.07) rispetto alla segnalazione effettuata (poco dopo le 8.30), mentre non sono risultate precedenti segnalazioni della situazione di pericolo, né altri fatti dai quali evincere che l’amministrazione potesse comunque esserne a conoscenza, dovendosi dunque attivare ancor prima della verificazione del sinistro in esame.”