19 Settembre 2019

Polizza c.d. linked: prodotto assicurativo o strumento finanziario?

Cass. Civ., sez. III ordinanza 13 settembre 2019, n. 22891 (rel. Vincenti)
La previsione generale contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005, in ordine alle polizze denominate "linked", e cioè quelle nelle quali l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere per l'inclusione automatica di tali polizze nello schema del contratto di assicurazione, previsto dagli artt. 1882 e ss., c.c., la cui causa deve essere ravvisata nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore.
Sicché, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto di natura strettamente interpretativa, quello operato dal giudice del merito, in riferimento alla portata causale delle polizze c.d. linked (unit o index), circa il rilievo dalle parti attribuito alla mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza concordata tra le parti, su cui, quindi, viene a fondarsi la riconduzione dell'operazione negoziale nella categoria contrattuale dell'intermediazione finanziaria, anziché in quella assicurativa sulla vita, siccome caratterizzata dallo scopo previdenziale, dall'alea, dall'ancoraggio del premio al rischio demografico e dalla durata prolungata.

In particolare, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006 – o, in ogni caso, prima dell’efficacia applicativa della disposizione della lett. w-bis introdotta nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 ad opera dell’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 2006 -, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore, oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato (Cass. n. 6061/2012, Cass. n. 10333/2018, Cass. n. 6319/2019).

Allegati