Polizza incendio – Inoperatività della garanzia – Mera difesa – Oneri probatori a carico dell’attore sulla vigenza della polizza
In base al principio del riparto degli oneri probatori nel processo, incombe sullattore, che agisce per ladempimento, fornire la prova delloperatività della polizza assicurativa e quindi della verificazione dellevento nel periodo di vigenza della garanzia assicurativa.
Nel caso di specie, il decidente rigetta la domanda di risarcimento danni da incendio accogliendo l’eccezione di inoperatività della relativa polizza assicurativa, sollevata dalla compagnia convenuta. Sul punto, è stato condiviso l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce una eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, risolvendosi detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, assumendo l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto. La deduzione da parte dell’assicuratore della inoperatività della polizza in ragione dei limiti della stessa non integra quindi un diritto, bensì è espressione del potere dell’assicuratore, nell’esercizio del suo diritto di difesa in giudizio, di far constare l’inoperatività della polizza di fronte alla pretesa di garanzia assicurativa del contraente (cfr. Cass. Civ. n. 15228/2014; Cass. Civ. n. 10582/2005). Nel merito, dall’istruttoria espletata non è emersa la presenza di alcun documento da cui potesse evincersi che alla data del sinistro fosse davvero operante la polizza invocata, rinvenendosi unicamente la prova del pagamento del premio iniziale. Sicché, in applicazione dell’art. 1901, comma 2, c.c., il giudice ha ritenuto accertato che, alla data del sinistro, la garanzia assicurativa derivante dal contratto azionato fosse sospesa per il mancato pagamento delle rate del premio successive alla prima, e in particolare della rata di premio del periodo di pertinenza. La sospensione dell’assicurazione, come effetto giuridico previsto dall’art. 1901 c.c. a decorrere dalle ventiquattro ore del quindicesimo giorno dalla scadenza dei premi successivi al primo, comporta il venir meno dell’obbligo dell’assicuratore di risarcire i danni verificatisi nel predetto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultano pagati in precedenza, e ciò in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. La mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell’assicuratore.
Tribunale di Trapani, sentenza 25 ottobre 2016, n. 605 (giud. C. Linares)