22 Giugno 2020

Polizza RC che copre la responsabilità dei non dipendenti: interpretazione della clausola

Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 giugno 2020, n. 10825 (rel. Di Florio)
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un ospedale (assicurazione per conto proprio), la clausola la quale preveda che la copertura assicurativa "operi in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici" ivi operanti va interpretata nel senso che, ferma restando la copertura a primo rischio della responsabilità dell'ospedale, la medesima polizza copra altresì a secondo rischio la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.) (cfr. Cass. 4936/2015).

 

Affinché un contratto di assicurazione possa “operare in eccesso” rispetto ad un’altra polizza, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio; che, se un medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha stipulato una “assicurazione personale”, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso; che, infine, l’assicurazione della responsabilità civile del medico operante all’interno d’una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della struttura in cui il medico si trova ad operare.
Seguendo tale condivisibile ricostruzione, la formulazione della polizza in esame – nella quale l’art. 1 co.1 descrive in termini omnicomprensivi il fatto generatore del danno ed oggetto di copertura assicurativa, ed in cui l’art. 1 co 3 estende tale garanzia, ex art. 1891 c.c., alla responsabilità civile personale dei medici “dipendenti” – impone di applicare un criterio esegetico, ex artt. 1362 e 1363 cc., che dia un senso compiuto e logico, rispetto alla funzione del contratto ed agli interessi da salvaguardare (trattasi di una polizza assicurativa multirischio), alla copertura della responsabilità “personale” dei medici “non dipendenti”: in buona sostanza, poiché le polizze che operano in eccesso sono tali in quanto coprono il medesimo rischio di quelle da attivare prima, da tale pattuizione deve desumersi che l’attività dei medici non dipendenti – per i fatti che ricadono sulla responsabilità della struttura (come quello oggetto di condanna) – era comunque ricompresa nell’oggetto dell’assicurazione descritto nell’art. 1 delle CGC.

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