Pratica equestre – Attività pericolosa ex art. 2050 c.c. – Esclusione
“La pratica equestre non è in sé pericolosa. L’attività è pericolosa se per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi del danno. Ciò che è notoriamente pericolosa è l’attività equestre sportiva agonistica, ben distinta da quella addestrativa di gruppo”
La vicende vede coinvolta un’addestratrice ed alcun allievi usciti per una passeggiata a cavallo nelle campagne circostanti il circolo ippico. Nel corso dell’escursione, l’istruttrice si trovava alla testa del gruppo, quando, ordinato di procedere al trotto, uno dei cavalli, infastidito dall’andatura di un altro animale, sferrava un calcio colpendo con lo zoccolo il torace del braccio sinistro dell’allieva che montava il puledro che lo seguiva. _x000d_
La Suprema Corte, respingendo il ricorso della parte civile, con riferimento al caso di specie ha escluso che possa configurarsi una responsabilità per colpa omissiva a carico dell’istruttore di equitazione che non imponga l’uso di particolari protezioni all’allievo._x000d_
Precisa, al riguardo, la Corte che i danni all’allieva, seppur verificatisi, non potevano essere evitati dai presidi cautelari, quali il corpetto protettivo, in quanto esorbitanti dal “rischio tipico” per colui che si trova a cavallo.