02 Gennaio 2019
Prestazioni previdenziali nel rapporto di pubblico impiego: il diritto alla perequazione rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti
Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 28 dicembre 2018, n. 33661 (Rel. Berrino)
La domanda di riconoscimento del diritto alla perequazione non ha ad oggetto "interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali" che, ai sensi dell'art. comma 3 n. 3 bis cod. proc. civ., rientrano nella competenza esclusiva del giudice di pace. Essa attiene piuttosto all'accertamento della misura della prestazione previdenziale, in relazione ad aumenti per legge connessi al periodico adeguamento al costo della vita, e, in quanto diretti ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale derivante da rapporto di pubblico impiego, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 12 del 4/1/2007, Cass., Sez. Un., n. 11849 del 9/6/2016 ed anche Cass., Sez. Un., n. 7755 del 27/3/2017 e n. 10131 del 10/6/2012). Va, quindi, affermata la giurisdizione della Corte dei Conti e, di conseguenza, le parti vanno rimesse davanti alla competente sezione giurisdizionale regionale della stessa Corte che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.